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Legale - Distacco dall´impianto centralizzato: nuova sentenza

Distacco dall´impianto centralizzato: nuova sentenza

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Una recente sentenza indica la fattibilità del distacco dall’impianto centralizzato anche in assenza di una delibera autorizzativa

Un condomino può decidere di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato se ciò non arreca danni agli altri proprietari esclusivi o squilibri termici, anche in assenza di una delibera condominiale autorizzativa.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 16 settembre 2016 n. 18170 in merito al distacco dall´impianto centralizzato.

Un condomino ha citato in giudizio il condominio chiedendo l’annullamento della delibera con la quale era stata rispinta la sua richiesta di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato.

La Corte territoriale di secondo grado aveva dichiarato la nullità della delibera assembleare con il contestuale riconoscimento diritto del condomino al distacco dall´impianto centralizzato, ricollegandosi a quanto il CTU (Commissario Tecnico di Ufficio) ha dichiarato, ovvero che in tema di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, quando si escludono squilibri termici, il proprietario che intende distaccarsi è tenuto a contribuire alla manutenzione ma non alle spese di gestione dell’impianto stesso.

In questa sentenza, il giudice di secondo grado si era correttamente attenuto ai principi di diritto secondo cui si esclude la necessità di una delibera in tutti quei casi in cui il distacco di riscaldamento centralizzato risulti non influire sulla funzionalità o sui costi dell´impianto.

Sembra dunque chiaro che il giudice nel richiamare la consulenza svolta dal CTU, ha inteso manifestare l´esonero del condomino dalla contribuzione alla spese di gestione dell´impianto di riscaldamento centralizzato. Resta sempre l´obbligo di contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione.

Il principio generale della sentenza è il seguente: “In condominio è da escludere la necessità di una delibera condominiale in tutti quei casi in cui il distacco dal riscaldamento centralizzato risulti non influire sulla funzionalità o sui costi dell´impianto anche se il condomino distaccato è comunque tenuto a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, nonché a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il distacco non porti con sé una diminuzione degli oneri del servizio”.


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Tag: legge - impianti
Presente nella categoria: Legale


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