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Gas - Regole apparecchiature F-GAS

Regole apparecchiature F-GAS

normativa f gas


Le disposizioni legislative su impianti termici e apparecchiature contenenti f-gas prevedono l’obbligo del libretto impianto e del registro apparecchiatura.

Il Regolamento F-gas n. 517/2014, vigente dal 1 gennaio 2015, prevede l’obbligo di effettuare periodicamente controlli di verifica delle perdite su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti f-gas.
Le pompe di calore per riscaldamento, raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e anche il semplice climatizzatore estivo sono impianti termici e possono contenere f-gas.

L’obiettivo di questo approfondimento è quello di chiarire quali sono le disposizioni e le prescrizioni di legge, ad oggi vigenti, per chi installa e controlla queste tipologie di impianti.

Innanzitutto, definiamo cosa si intende per impianto termico. Con questo termine si intende un impianto destinato sia alla climatizzazione invernale che estiva degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dalla potenza.
Quindi, oltre agli impianti di riscaldamento tradizionali (caldaie), anche le pompe di calore, macchine frigo, i condizionatori split, utilizzati negli edifici, installati in modo fisso e di qualsiasi potenza, sono considerati impianti termici e in quanto tali hanno l’obbligo di essere dotati di libretto di impianto.
Si precisa che in riferimento alla potenza, alcune regioni hanno legiferato differentemente rispetto alla versione nazionale. Invitiamo, pertanto, la verifica di questi aggiornamenti sul sito istituzionale della propria regione.

Il libretto di impianto deve essere rilasciato:
  • dal manutentore, per gli impianti esistenti in occasione del primo controllo di manutenzione programmata a partire dal 15 ottobre 2014
  • dall´installatore per gli impianti installati dopo il 15 ottobre 2014
Entrambe le figure devono essere abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 e possedere la certificazione f-gas personale ed aziendale per poter operare su impianti ed apparecchiature contenenti f-gas.

Sul libretto devono essere riportati i seguenti dati:
  • tipologia intervento (nuova installazione, ristrutturazione, sostituzione generatore, compilazione libretto di un impianto esistente)
  • dati identificativi del responsabile dell’impianto
  • dati tecnici dell’impianto
  • elenco interventi di efficienza energetica (se previsti)
Sono soggetti all´obbligo di compilazione e trasmissione del rapporto di efficienza energetica (gruppi frigo/pompe di calore) gli impianti di climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utili pari o superiore a 12 kW, secondo tempistiche indicate nella tabella seguente.

Tipologia impianto

Potenza termica* (kW)

Cadenza controllo efficienza

Impianti con macchine frigo/pompe di calore

12 ≤ P ≤ 100

4

P > 100

2

* La potenza dell’impianto si riferisce alla somma delle potenze utili delle macchine frigorifere/pompe di calore che agiscono sullo stesso sistema di distribuzione.

L’obbligo di effettuare il controllo delle perdite e compilare il registro dell’apparecchiatura, così come definito dal Reg. F-gas n. 517/2014, riguarda le apparecchiature contenenti quantitativi di gas refrigerante ad effetto serra pari o superiore a 5 Tonnellate di CO2 equivalente o 10 Tonnellate di CO2 equivalente per le apparecchiature ermeticamente sigillate.

Soffermiamoci su questo punto per chiarire che le soglie minime di carica di refrigerante, entro le quali scatta l’obbligo di controllo perdite, vengono espresse in Ton- CO2 eq e non in kg, come definito da precedente Reg. n. 842/2006 (abrogato e sostituito dal Reg. n.517/2014). Si precisa che fino al 31 dicembre 2016 l’obbligo di controllo perdite riguarda solo le apparecchiature che hanno contenuto di gas refrigerante superiore a 3 kg (o 6 kg per le apparecchiature ermeticamente sigillate).

Le Tonnellate di CO2 equivalente si calcolano moltiplicando la quantità di refrigerante (espressa in kg) per il suo potenziale di riscaldamento globale (GWP) e dividendo per 1000. Alcuni esempi.

Carica di f-gas in Ton CO2 eq

Frequenza controlli

Frequenza controlli se in presenza di un sistema automatico rilevamento perdite*

5 < Ton CO2 eq ≤ 50

ogni 12 mesi

ogni 24 mesi

50 < Ton CO2 eq ≤ 500

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

≥ 500 Ton CO2 eq

ogni 3 mesi

ogni 6 mesi

*Il sistema di rilevamento automatico delle perdite è obbligatorio per carica di refrigerante maggiore di 500 Ton CO2 eq

Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di interventi, si deve presentare al Ministero dell’Ambiente sul portale isprambiente, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di f-gas relativi ai controlli effettuati l’anno precedente, sulla base dei dati presenti nei rispettivi registri dell’apparecchiatura.
La trasmissione della dichiarazione f-gas è obbligatoria per le apparecchiature con carica di refrigerante superiore a 3 kg ed è in carico all’operatore.
I modelli di registro dell’apparecchiatura, identificati nei codici RA30IT (per tutte le tipologie di apparecchiature) o RM1IT (per le apparecchiature ad espansione dirette aria-aria), sono visualizzabili nel sito eteam.


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Tag: normativa - legge - normativa gas - f-gas
Presente nella categoria: Gas


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