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Fiscale - Decreto scia 2: chiarimenti sulla presentazione di titoli autorizzativi

Decreto scia 2: chiarimenti sulla presentazione di titoli autorizzativi


Chiarimenti sulla presentazione di titoli autorizzativi riferiti agli impianti termici: in edilizia libera le pompe di calore < 12 kW

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Il 25 novembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto SCIA 2 (Dlgs. N. 222/2016), in attuazione della legge delega 124/2015, che introduce semplificazioni in materia di individuazione delle attività soggette o meno ad autorizzazione. Il Decreto è entrato in vigore l’11 dicembre 2016.
Il decreto modifica e integra il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), riepilogando nella tabella A (allegata al decreto) l’elenco completo delle attività oggetto di comunicazione o segnalazione certificata. Vengono estese le attività di edilizia libera, ossia quelle attività che non necessitano di alcun titolo autorizzativo, e vengono inserite nuove attività per le quali sono obbligatorie la Scia e la CILA. Il provvedimento semplifica notevolmente la disciplina relativa ai permessi: la gestione delle richieste sarà uniformata a livello nazionale, eliminando le differenze tra i vari comuni, e verranno eliminate la DIA (Denuncia di Inizio Attività) e la CIL (Comunicazione di Inizio Lavori). Le rimanenti procedure edilizie sono le seguenti:

 - Attività di edilizia libera sono disciplinate dall’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001). Gli interventi edilizi che si possono eseguire senza alcun titolo o permesso. L’esercizio di edilizia libera ricade sotto la responsabilità del proprietario o di chi ha diritto all’esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda il rispetto delle tipologie previste di intervento che il rispetto delle disposizioni di legge e complementari in materia di interventi igienico-sanitari e sicurezza.
 - CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), ossia una comunicazione di inizio lavori da inviare allo sportello unico dell’edilizia del proprio Comune (ufficio tecnico) anche telematicamente, firmata dal proprietario e dal progettista, con relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato, elaborati del progetto e dati dell’impresa che esegue i lavori.
 - SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ossia una segnalazione da presentare allo sportello tecnico del proprio comune prima della data di inizio lavori, con relazione tecnica di un professionista abilitato, elaborati grafici e il pagamento di diritti di segreteria.
 - Scia alternativa al permesso di costruire, ossia una segnalazione da trasmettere allo sportello unico del proprio comune prima della data di inizio lavori per interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali all’edificio.
 - Permesso di costruire, ovvero è il titolo autorizzativo rilasciato dal Comune per eseguire interventi di nuove costruzioni, per gli ampliamenti o per interventi di ristrutturazione urbanistica. Alla richiesta si deve allegare un progetto, redatto da un professionista abilitato, comprendente gli elaborati grafici che descrivano dettagliatamente l’intervento da realizzare e asseverazione del tecnico.

Entro il 9 febbraio 2017 verrà emanato il Glossario Unico, che dovrà essere approvato con Decreto Interministeriale previa intesa in Conferenza Unificata. Nel glossario si troverà l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione delle categorie di intervento a cui le stesse appartengono e del regime giuridico a cui sono sottoposte. Le Regioni e i Comuni avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Il Decreto SCIA 2 include la Tabella che riepiloga le diverse tipologie di interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi da adottare. Tra le attività di edilizia libera, per le quali non è necessaria nessuna comunicazione, si trovano le opere di manutenzione ordinaria, ossia le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, e le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.

Vengono poi suddivise le opere di manutenzione straordinaria: se riguardano opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici senza alterare la volumetria degli edifici si parla di manutenzione straordinaria (leggera) per la quale presentare la CILA; se la manutenzione riguarda parti strutturali dell’edificio è considerata manutenzione straordinaria (pesante) e necessita di SCIA.

Entro il 15 ottobre 2017 i Comuni dovranno adeguare il proprio regolamento edilizio al regolamento edilizio tipo, con relative definizioni tecniche uniformi.

Sarà nostra premura comunicare aggiornamenti sull’argomento, successivamente alla pubblicazione del Glossario Unico del prossimo 9 febbraio.



Keywords:

decreto scia, scia impianti termici, Dlgs. N. 222/2016, leggi impianti termici


Tag: leggi - normativa - impianto termico
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